Materie del servizio
A chi è rivolto
La Provincia del Sulcis Iglesiente, secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013, come sostituito dall’art. 6 del D. Lgs 97/2016, garantisce la libertà di accesso civico di chiunque ai propri documenti, informazioni e dati, oltre a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi protetti e giuridicamente rilevanti.
Descrizione
Il diritto di accesso, nel rispetto dei principi affermati dall'art. 97 della Costituzione e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e nello Statuto, è garantito a chiunque ne abbia interesse, allo scopo di attuare il principio di pubblicità e di trasparenza dell’attività amministrativa, nel contemperamento con il diritto alla riservatezza dei terzi 3. Il d. Lgs 33/2013 prevede che, chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, col limite del rispetto degli interessi pubblici e degli interessi privati a tutela dei quali l’Ente può rifiutare la richiesta di accesso civico, ai sensi dell’art. 5-bis del D.lgs 33/2013 introdotto dal D.lgs 97/2016 sopra richiamato. Questa forma di accesso è diversa dalla previgente disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi sia dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta di accesso civico non richiede alcuna qualificazione soggettiva e motivazione, sia dal punto di vista oggettivo, in quanto riguarda dati ed informazioni oltre che documenti. I limiti applicabili alla richiesta di accesso civico sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati per l’accesso ai documenti. E’ infatti consentito alle Pubbliche Amministrazioni di impedire l’accesso civico nei casi in cui questo possa compromettere più in generale interessi protetti e giuridicamente rilevanti.
Come fare
Il diritto di accesso si esercita su richiesta motivata e si realizza attraverso l’esame del documento o l’estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l’esame dell’atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto. La visione degli atti o il rilascio di copie sono assicurati con immediatezza compatibilmente con le esigenze dell’Ufficio. Il richiedente deve indicare puntualmente gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante direttamente collegata al documento per il quale è chiesto l’acceso, nonché, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni o altri organismi, devono qualificarsi legali rappresentanti degli stessi ovvero dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l’esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati. La richiesta pervenuta tramite il servizio postale, fax o posta elettronica, potrà essere evasa previa esibizione del documento di identità o trasmissione di copia del medesimo. L’istanza di accesso può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale.
Cosa serve
L’interessato presenta richiesta d’accesso ai documenti con i seguenti contenuti:
- complete generalità del richiedente e dell’eventuale accompagnatore, con relativi recapiti, i numeri di telefono e ove disponibile la posta elettronica certificata;
- gli estremi del documento di identificazione del richiedente o la dichiarazione di conoscenza personale da parte dell’addetto alla ricezione;
- l’eventuale titolo di rappresentanza del soggetto interessato;
- gli estremi del documento oggetto della richiesta ed eventualmente del procedimento in cui è inserito, ovvero, in caso di mancata conoscenza di essi, indicazione di tutti gli elementi che ne consentano l’individuazione;
- l’indicazione delle modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso, specificando se si tratta di visione, di estrazione di copia o di entrambe ovvero di richiesta di copia conforme;
- l’indicazione delle modalità con cui si intende eventualmente ricevere la documentazione;
- l’idonea motivazione da cui sia possibile valutare la legittimità dell’accesso;
- la data e la sottoscrizione.
Cosa si ottiene
Entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, i controinteressati possono presentare, anche per via telematica, motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Responsabile del Procedimento provvede in merito all’istanza di accesso dopo aver accertato la ricezione della comunicazione della medesima da parte dei controinteressati. Ove non sussistano ragioni per differire o negare il diritto d’accesso, la richiesta è accolta. La comunicazione dell’accoglimento della richiesta formale di accesso contiene l’indicazione della sede e dell’ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. L’accoglimento della richiesta d’accesso ad un documento comporta, di norma, anche la facoltà di accesso agli altri documenti in esso richiamati.
L’esame del documento avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza del personale addetto, ovvero nel giorno concordato dall’ufficio con il richiedente. I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono in nessun caso e per nessun motivo essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione o comunque alterati in qualsiasi modo. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, munita di delega scritta, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta.
Tempi e scadenze
Entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, i controinteressati possono presentare, anche per via telematica, motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Responsabile del Procedimento provvede in merito all’istanza di accesso dopo aver accertato la ricezione della comunicazione della medesima da parte dei controinteressati.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al richiedente dell’accettazione della richiesta di accesso senza che questi abbia preso visione del documento, il richiedente è considerato rinunciatario.
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Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2026, 12:54